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HomeN2/018Crowdfunding PA

Crowdfunding PA

Il crowdfunding rappresenta un metodo molto efficace per finanziare progetti imprenditoriali, culturali, sociali o appartenenti al campo del no profit. La traduzione letterale del termine è “finanziamento da parte della folla” e sta ad indicare il suo elemento caratteristico:
la possibilità per gli interessati di partecipare alla crescita del progetto attraverso un contributo libero o vincolato.
Si tratta quindi di una modalità per reperire fondi estremamente interessante che consente di coinvolgere i potenziali soggetti interessati sin dalla origine dell’iniziativa rendendoli partecipi di tutto il processo realizzativo.
Per tali motivazioni, negli ultimi anni, anche le Pubbliche Amministrazioni si sono interessate al tema.
L’idea di poter realizzare progetti di interesse pubblico come ricerche, eventi, opere sociali coinvolgendo i cittadini è certamente allettante e può aiutare anche a reperire i fondi necessari senza stressare i già provati bilanci pubblici.
I progetti stentano tuttavia a decollare a causa dell’incertezza, da parte delle Pubbliche Amministrazioni alla loro legittimità sotto il profilo legale.
La legge Italiana infatti si preoccupa di regolamentare unicamente il cosiddetto equity crowdfunding, relativo alla possibilità di acquisire quote di capitale di una società attraverso un modello di vendita diffuso al pubblico.
All’estero la situazione è differente. Va affermandosi il cosiddetto civic crowdfunding, definito, come “il finanziamento collettivo di opere e progetti pubblici – al di fuori del budget dell’ente o amministrazione interessati – effettuato da cittadini, organizzazioni e società private, talvolta in match funding con le stesse amministrazioni”.
Il civic crowdfunding fonda le proprie radici nel passato, come forma di partecipazione spontanea da parte di componenti della collettività interessati a beneficiare di un’opera.
Il primo esempio può essere rintracciato nel 1884 e riguarda la Statua della Libertà.
Quando finirono i fondi per innalzare la statua, grazie all’intervento della comunità locale che collaborò attivamente con l’amministrazione pubblica, fu possibile completare i lavori per la realizzazione del piedistallo, necessario per sostenere l’opera.
Il contributo economico da parte dei cittadini per la realizzazione di opere pubbliche non rappresenta, in sé, una novità.
Ciò che invece è talmente innovativo da cambiare radicalmente la natura del modello è il metodo di veicolazione dei progetti, ovvero il web.
Consente infatti una vera e propria forma di governo partecipativo che permette ai cittadini di incidere attivamente nei processi decisionali della pubblica amministrazione.
Il web lascia agli stessi il potere di decidere, attraverso vere proposte di progetti, meccanismi di votazione, petizione e naturalmente i finanziamenti, dove e come usare il denaro per migliorare la comunità. Un ulteriore elemento fondamentale è rappresentato da un maggior grado di trasparenza.
I cittadini hanno la possibilità di accedere in qualsiasi momento a tutte le informazio ni riguardanti il progetto e soprattutto sapere come viene usato il denaro.
Gli aspetti fondamentali che caratterizzano il crowdfunding civico sono principalmente quattro:

  1. un’idea o un progetto vincente
  2. la scarsità di finanziamenti o la mancanza di budget dei governi
    e pubbliche amministrazioni locali
  3. il senso di appartenenza della comunità verso il territorio
  4. il valore affettivo e il rafforzamento dei legami che il progetto può sviluppare tra cittadini e luoghi pubblici

Tali informazioni consentono quindi di comprendere le reali potenzialità del modello che rappresenta una realtà consolidata soprattutto negli Stati Uniti, dove attraverso piattaforme verticali di civic crowdfunding, i cittadini vengono regolarmente coinvolti nella ristrutturazione di scuole, librerie. teatri o addirittura nella costruzione di edifici di pubblico interesse.
Nel nostro paese, come sopra accennato, non esiste una normativa specifica che regoli la contribuzione dei privati (siano essi cittadini o aziende) alla P.A. L’istituto che più si avvicina è quello della donazione ma l’art. _ richiede come requisito costitutivo  l’atto pubblico con la conseguenza che, se non si va dal notaio, la donazione è nulla. Non è quindi utilizzabile direttamente ma solo attraverso un intermediario (comitato di quartiere / associazione / ente no profit) che successivamente effettua la donazione alla P.A. Nonostante tali difficoltà, i pochi progetti realizzati hanno avuto un ottimo successo sia in termini di partecipazione dei Cittadini che di risultati conseguiti.
Uno degli esempi più importanti ha riguardato il restauro del portico di San Luca, promosso dal comune di Bologna assieme al Comitato per il restauro del portico di San Luca e con il supporto tecnico di Ginger, piattaforma di crowdfunding territoriale. L’obiettivo consisteva nel raccogliere 300.000 euro, di cui 100.000 stanziati dal comune di Bologna. in un anno il progetto ha raccolto 339.743 euro da parte di 7.111 sostenitori.
In conclusione, può affermarsi la possibilità di creare progetti di civic crowdfunding legittimi anche nel nostro ordinamento. Occorre tuttavia ragionare in base al singolo progetto in modo da utilizzare l’istituto appropriato alla natura dello stesso.
La mancanza di una regolamentazione specifica impone infatti uno studio che consenta di non incorrere in censure che potrebbero determinare l’invalidità del progetto e/o delle modalità di contribuzione scelte.
Ritengo tuttavia che il successo delle campagne già realizzate dimostri le potenzialità del modello in esame. Consiglio quindi di approcciarlo e di affrontare le eventuali complessità legali e progettuali. La resa sia in termini di partecipazione civica che di progetti realizzati vale infatti tutta la “fatica” necessaria alla ideazione e strutturazione delle campagne.

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Avvocato Partner - WDA Studio Associato www.wdalegal.it