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HomeN2/018Il processo di delega degli obblighi/funzioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro all’interno della Fondazione/Azienda universitario-ospedaliera Policlinico Tor Vergata

Il processo di delega degli obblighi/funzioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro all’interno della Fondazione/Azienda universitario-ospedaliera Policlinico Tor Vergata

Tra i processi volti al progressivo decentramento e alla responsabilizzazione delle strutture
dipartimentali del governo clinico della Fondazione/Azienda universitario-ospedaliera
Policlinico Tor Vergata (“PTV”), ha assunto preminente rilievo, per l’attuale Direzione
aziendale dello stesso PTV, fin dal primo momento del suo insediamento, il tema delle
“deleghe” – dal Direttore generale ai Direttori di Dipartimento ad Attività Integrata (“DAI”)
– degli obblighi/funzioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro (e correlato trasferimento delle connesse responsabilità amministrative e penali),
obblighi che, per legge (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.)1, risultano direttamente
intestati al Datore di lavoro (in questo caso al Direttore generale del PTV).
La delega dei suddetti obblighi è un processo di particolare complessità che, per legge
(articolo 16 del citato D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii) , presuppone, in termini di “validità”
della stessa delega, oltre che un’adeguata professionalità ed esperienza del delegato
correlata alla specifica natura delle funzioni delegate (comma 1, lettera b, articolo 16),
anche una strutturata autonomia decisionale (comma 1, lettera c, articolo 16) e finanziaria
(comma 1, lettera d, articolo 16) da parte di quest’ultimo nei confronti del datore di lavoro
e, soprattutto, l’espressa “accettazione” scritta da parte del delegato (comma 1, lettera
e, articolo 16). Tale ultima circostanza è, per il datore di lavoro, il fattore, ovviamente,
più critico per concludere il processo di responsabilizzazione per delega, in una materia,
come detto, di particolare rilevanza e “peso” organizzativo soggettivo.
In tale prospettiva, si è evitato di procedere, appena insediati, ad una immediata e
formalistica delega ai precedenti Direttori di Dipartimento inseriti in un Atto aziendale
ormai risalente e destinato a evolversi in conformità con le nuove direttive regionali in
materia di revisione degli atti aziendali: una sbrigativa delega conferita in via immediata
e in un contesto in fase di imminente trasformazione sarebbe apparsa “opportunistica”
e meramente “difensiva” da parte del neo-insediato Direttore generale e probabilmente
non avrebbe esitato gli effetti sperati, verosimilmente incorrendo in possibili criticità
gestionali.
Si è, invece, puntato, ai fini di una condivisa, consapevole ed efficace assunzione
della delega, alla previa riconfigurazione organizzativa generale del PTV e alla correlata
“pesatura” (anche economica) dei (nuovi) incarichi di Direzione di Dipartimento,
destinatari della delega, quale esito di un complessivo e graduale procedimento
riorganizzativo, condiviso:
– con la REGIONE e, soprattutto, con l’UNIVERSITA TOR VERGATA, tramite
la stipula del previo Protocollo d’intesa su cui si basa il nuovo Atto aziendale,
quale passaggio (ri)organizzativo fondamentale in considerazione della diretta
dipendenza dei professori/ricercatori “strutturati” presso il PTV con l’Università di
provenienza: prescindere da uno strutturato coinvolgimento dell’Università sarebbe
stato interpretato, infatti, quale atto unilaterale di organo aziendale meramente
assistenziale, con effetti di possibile distacco organizzativo da parte dei docenti
universitari interessati;
– con gli stessi futuri INTERESSATI al nuovo incarico di direzione dipartimentale
e alla correlata, contestuale delega in materia di sicurezza, tramite uno strutturato
procedimento partecipativo per l’adozione conclusiva del citato nuovo Atto aziendale,
procedimento che ha previsto (oltre al parere delle Organizzazioni sindacali) anche
e soprattutto il parere favorevole del Collegio di Direzione aziendale composto dagli
stessi Direttori di Dipartimento.
Nel quadro di tale percorso “partecipato” e “condiviso”:
– già nelle previsioni contenute nell’Atto aziendale (a sua volta adottato d’intesa con
l’Università), la delega (che, di per sé, non comporta formalmente uno specifico
compenso) è stata affiancata (e posta in accettazione contestuale) all’accettazione
del (nuovo) incarico di Direttore di Dipartimento , incarico che, come da Legge e
da Contratto, è stato previamente valorizzato e “pesato” (anche economicamente)
tenendo indirettamente conto (tra i vari profili organizzativi di rilevanza allo stesso
ascritti) anche della concomitante delega in materia di sicurezza;
– precedentemente all’effettivo conferimento dell’incarico di Direttore di
Dipartimento e della contestuale delega, sono stati previsti e previamente prefigurati
tutti i meccanismi organizzativi di esercizio della delega previsti dalla legge ai fini della
validità della stessa delega (autonomia decisionale: tramite il neo-istituito strumento
della “determinazione dirigenziale” e autonomina finanziaria: tramite specifico
budget all’uopo assegnato al delegato) , al fine di non appesantire il successivo,
effettivo conferimento della delega e di fornire al delegato agibili strumenti operativi
già maturi e organizzati;
– allo scopo di favorire una maggiore consapevolezza organizzativa ed effettiva
responsabilizzazione, gli interessati sono stati, inoltre, coinvolti, prima della
formalizzazione dell’effettivo incarico e della contestuale delega, in una serie di
incontri organizzati dalla Direzione aziendale, volti:
– a “ripercorrere” le ragioni obiettive che hanno indotto l’Amministrazione (Università
ed Azienda) a tali scelte organizzative;
– a illustrare il rilievo e il peso (anche, ma non solo, economico) dell’incarico di
Direttore di dipartimento correlato al conferimento della delega allo stesso sottesa;
– a illustrare operativamente e rendere familiari i suddetti meccanismi di esercizio
della delega, con la prospettazione, al riguardo, degli adeguati supporti “istruttori” da
parte degli uffici tecnico-amministrativi aziendali e del Responsabile della Sicurezza
nell’esercizio delle autonoma attività decisionale ed organizzativa afferente le funzioni
delegate;
– a valorizzare il prestigio e il rilievo organizzativo dell’autonomia dello specifico
budget a disposizione del delegato, nel quadro di un più generale rafforzamento dei
poteri organizzativi ascritti all’incarico di Direttore di Dipartimento;
– a prefigurare e condividere l’immediato avvio delle attività di aggiornamento/
implementazione della esperienza e capacità professionale dei delegati, presupposto,
Tutto quanto sopra – vale a dire: condivisione, a monte e a valle, del percorso di
progressiva responsabilizzazione organizzativa; chiara autonomia, sia “decisionale”
che “finanziaria”, nell’ambito della delega, con precisa valorizzazione di autonomo
ed agibile budget a disposizione ed “effettività” del complessivo set di strumenti
organizzativi messi a disposizione per l’esercizio della delega, garantita dall’adeguato
“supporto” istruttorio tecnico-amministrativo aziendale; valorizzazione, sia in
termini di “prestigio” organizzativo che in termini economici, della responsabilità
di incarico di Direttore di Dipartimento, dando anche rilievo alla delega associata
all’incarico – ha contribuito, con efficacia e in assenza di criticità/conflitti, al recente,
conclusivo conferimento ai neo-nominati Direttori di Dipartimento della delega in
materia di sicurezza.
Note
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”).
L’articolo 16 (“Delega di funzioni”) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., prevede quanto segue:
“1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i
seguenti limiti e condizioni:
a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura
delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica
natura delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
3. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto
espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L’obbligo di cui al primo periodo si intende
assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’ articolo 30,
comma 4.
3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni
in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di
funzioni di cui al primo periodo non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto
espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente
comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.”
Il nuovo Atto aziendale del PTV, da un lato, regola, all’articolo 17, il complessivo sistema della “delega
per la sicurezza” e, dall’altro, all’articolo 27 (“Il Direttore del DAI”), oltre a declinare, ai commi 3 e 4,
le funzioni e i poteri ascritti al Direttore del DAI, prevede, in particolare, nell’ultima parte del quarto
item dello stesso comma 4, che “In coerenza con le politiche gestionali ed i principi di governance del
PTV, il Direttore del DAI …… assume, altresì, in sede di conferimento dell’incarico di Direttore del DAI, la
“delega” dei poteri ascritti …… al datore di lavoro in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di salute
dei lavoratori, con riguardo alle strutture, al personale e ai percorsi afferenti il DAI, con le modalità e le
caratteristiche già definite dall’articolo 17 del presente Atto in tema di autonomia decisionale e finanziaria
correlata all’esercizio di detta delega”
Con apposita Delibera del Direttore generale del PTV sono state preliminarmente approvate le generali
“Procedure per il conferimento delle deleghe e disciplina del rapporto di delega in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro presso il PTV”.
Con tale Delibera, al punto 1 del relativo dispositivo, è stato approvato, in via generale, lo schema-tipo di
atto di delega, secondo il modello riportato in apposito allegato alla stessa Delibera, “…da implementare
poi, in sede di effettivo e puntuale conferimento della delega, con la mappa dei vari obblighi e funzioni
in materia di sicurezza, oggetto di detta delega, diversificati in relazione alla tipologia e al contenuto
dell’incarico agli stessi sottesi”.
Al successivo punto 2, è stata approvata e regolata, in via generale, la tipologia degli atti decisionali di
esercizio dei poteri correlati agli obblighi/funzioni oggetto della delega in materia di sicurezza di cui al
precedente punto 1, assunti da parte dei dirigenti delegati “… con riguardo all’ambito (strutture, personale
e percorsi) di rispettivo riferimento”, diversificati in:
2.1. autonome misure dispositive, assunte, di norma, tramite note, circolari e disposizioni interne a firma
dei delegati
2.2. determinazioni dirigenziali, a firma e responsabilità dei delegati assunte, di norma, quale autonomo
strumento decisionale da parte del soggetto delegato in materia di sicurezza nel caso di esercizio di propri
poteri di spesa direttamente incidenti sulla contabilità generale della Fondazione (autonomia finanziaria) e
da adottate secondo lo schema-tipo allegato alla citata Delibera, tenuto conto che:
– in sede di delega sarà riservato formalmente a ciascun delegato un autonomo e diretto potere di spesa
quale complessivo limite di spesa pro-capite annuale – eventualmente incrementabile, in corso di rapporto
di delega, a seguito di motivata e tempestiva richiesta del delegato e della correlata formale autorizzazione
del Direttore generale – strettamente collegato all’esercizio delle funzioni correlate agli adempimenti
inerenti gli obblighi oggetto di delega;
– l’eventuale esercizio dei citati poteri di spesa, strettamente correlato all’esercizio delle deleghe e
nell’ambito del citato complessivo limite di spesa pro-capite annuale, avverrà mediante l’adozione della
suddetta “determinazione dirigenziale” del soggetto delegato – previa istruttoria condotta dagli Uffici
aziendali competenti in base alla tipologia della spesa per natura e con il parere del Responsabile del
Servizio Prevenzione e Protezione – che comporterà l’attivazione di una specifica commessa gravante
sui sottoconti economici e/o patrimoniali secondo la natura dei costi e a valere sugli (e nel rispetto degli)
stanziamenti già assegnati a tali sottoconti in sede di previsione di bilancio preventivo generale;
– al delegato compete la formalizzazione nonché la gestione del rapporto in esito all’adozione della
determinazione, fermo restando che le procedure di profilo amministrativo-contabile di gestione degli
ordini correlati al rapporto restano a carico dell’ufficio che ha istruito la determinazione previa liquidazione/
attestazione del delegato;
– nell’esercizio della delega, nonché nella formalizzazione e gestione del rapporto in attuazione della
determinazione, il delegato deve, ovviamente, conformarsi alla normativa di legge applicabile nelle
materie oggetto della determinazione medesima;
– i singoli responsabili delegati dovranno redigere apposita rendicontazione trimestrale riferita alle
disponibilità residue rispetto al complessivo limite di spesa pro-capite annuale, indirizzando la stessa al
Responsabile della UOC Bilancio che relazionerà alla Direzione aziendale;
– la registrazione delle determinazioni dirigenziali è operata a livello centrale tramite la creazione del
Registro delle determinazioni dirigenziali ove verranno riportate tutte le determinazioni dirigenziali – in
esercizio di poteri delegati (in materia di sicurezza e non) nonché in esercizio di poteri dirigenziali di
diretta attribuzione – con unica numerazione progressiva associata all’acronimo corrispondente al soggetto
autore della determinazione dirigenziale;
– il regime di pubblicità (ivi compresa la pubblicazione presso l’Albo Pretorio) e quello dei controlli (ivi
compreso il controllo da parte del Collegio dei Revisori) relativamente alle suddette determinazioni
dirigenziali è il medesimo regime vigente per le delibere del Direttore generale….”;

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Direttore Amministrativo del PTV