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HomeN1/017Osservatorio nazionale sicurezza in sanità. Riflessioni sul primo decreto attuativo della legge Gelli

Osservatorio nazionale sicurezza in sanità. Riflessioni sul primo decreto attuativo della legge Gelli

di Tiziana Frittelli
Presidente f.f. Federsanità Anci
L’Osservatorio, che costituisce il terminale della raccolta dati regionali e il centro propulsore delle
buone pratiche, dovrà sostituire i due osservatori attualmente esistenti, quello delle buone pratiche
per la sicurezza dei pazienti e quello dei sinistri e delle polizze assicurative. Diventerà un centro
di snodo strategico tra i centri regionali e le strutture sanitarie. Primo ineludibile tassello di un
impegno che si sta realizzando.

 

Nei giorni scorsi, è stato trasmesso alla Conferenza Stato Regioni lo schema
di decreto attuativo del Ministro della Salute per l’istituzione, presso l’Agenas,
dell’Osservatorio nazionale buone pratiche sulla sicurezza in sanità, previsto
dall’articolo 3 della legge sulla responsabilità professionale e la sicurezza delle
cure. Si tratta del primo fondamentale decreto attuativo richiamato dalla legge.
L’Osservatorio, che costituisce il terminale della raccolta dati regionali e il centro
propulsore delle buone pratiche, dovrà sostituire i due osservatori attualmente esistenti,
quello delle buone pratiche per la sicurezza dei pazienti e quello dei sinistri e delle polizze
assicurative. Non si tratterà di una semplice fusione di funzioni relative alla raccolta dati,
ma di un centro di snodo strategico tra i centri regionali, di cui all’articolo 2 della legge
24/2017, e le strutture sanitarie.
Infatti, ogni regione deve istituire il Centro per la gestione del rischio sanitario
e la sicurezza del paziente, che raccoglie dalle strutture sanitarie e sociosanitarie
pubbliche e private i dati regionali sui rischi ed eventi avversi e sul contenzioso e li
trasmette annualmente, mediante procedura telematica unificata a livello nazionale,
all’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, che deve
provvedere all’emanazione di linee di indirizzo per la prevenzione e la gestione del
rischio sanitario, al monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure
nonchè alle indicazioni per la formazione e l’aggiornamento degli operatori sanitari.
L’emanazione del decreto è il primo atto propulsore di un articolato e capillare percorso
di gestione del rischio sanitario e delle attività connesse, necessario soprattutto in quelle
realtà regionali che sono maggiormente in difficoltà nell’approccio al problema e hanno
necessità di inserimento nella rete configurata dallo strutturato sistema, prefigurato in
maniera innovativa e completa dalla nuova legge, teso a promuovere una stretta relazione
tra regione, strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, e professionisti.
La proposta di decreto prevede che l’Osservatorio sia composto, oltre che dal
Direttore generale dell’Agenas, dai Direttori generali della Programmazione sanitaria,
delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del Ssn, della digitalizzazione, del sistema
informativo sanitario e della statistica, della prevenzione sanitaria, dei dispositivi medici
e del servizio farmaceutico del Ministero della Salute; dal Direttore generale dell’Aifa;
dai Presidenti dell’Istituto superiore di sanità e del Consiglio superiore di sanità, nonche’ da cinque esperti designati dal Ministero della Salute e da Cinque rappresentanti delle
Regioni e delle Province autonome.
Inoltre, per il monitoraggio delle buone pratiche per le sicurezze delle cure
a livello nazionale, l’Osservatorio potrà avvalersi delle società scientifiche e
delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, che dovranno
essere individuate come descritto ai sensi dell’articolo 5 della legge 24, con un
altro fondamentale decreto attuativo, nonché di rappresentanti delle federazioni
e delle associazioni professionali e di esperti nelle specifiche materie trattate.
E’ da notare che il decreto ha “ristretto” al monitoraggio delle buone pratiche le
funzioni assegnate alle società scientifiche e alle associazioni tecnico-scientifiche delle
professioni sanitarie in sede di Osservatorio, mentre, più in generale, l’articolo 3 della
legge 24 ha previsto l’ausilio delle stesse per la predispone di linee di indirizzo relative
a tutte le funzioni dell’Osservatorio. Probabilmente, ha prevalso la preoccupazione
di non creare meccanismi pletorici che paralizzerebbero l’operatività del sistema.
In realtà, la composizione prevista per l’Osservatorio è tale da garantire la massima
partecipazione istituzionale da parte di tutti gli organismi chiamati al massimo livello
di programmazione del SSN, ma in sede regolamentare occorre puntare sulla massima
efficacia e capacità di snello coordinamento, per esempio attraverso sottocommissioni
tematiche, con i centri regionali di cui all’articolo 2 della legge 24.
Infatti, l’articolazione dello schema di decreto è essenziale e stringata; probabilmente
si è voluta privilegiare la necessaria celerità dell’emanazione ad una capillare disciplina
dell’organismo, la cui organizzazione e funzionamento verranno, appunto, disciplinati
da apposito regolamento. Dal ruolo e dalla capacità di regia dell’Osservatorio dipenderà
la reale applicazione della legge sulla responsabilità professionale e l’omogeneità di alcuni
principi organizzativi, attualmente diversi da regione a Regione.
Tanto per fare un esempio, sara’ indispensabile, in via prioritaria, una regolamentazione
uniforme dei Comitati valutazione sinistri all’interno delle strutture, al fine di supportare
le direzioni nel raccordo con il rischio clinco, nella gestione dei conflitti, nelle scelte tra
assicurazione e auto ritenzione del rischio, almeno in quelle regioni nelle quali non sia
presente una normativa specifica in materia.
I comitati valutazione sinistri costituiscono un terminale essenziale nella valutazione
dei sinistri e nelle politiche di gestione degli stessi circa l’an, il quomodo, il quando delle
scelte (transare o resistere? qual è l’importo corretto in caso di transazione? quando
contrastare la richiesta della compagnia assicurativa di effettuare transazione?) ma anche
la leva dalla quale partire per riportare l’attenzione sull’evento avverso, una sorta di
mappa degli errori sui quali innestare le azioni correttive, in caso di rischi organizzativi
(di qui l’importanza della presenza al comitato di un componente della direzione
sanitaria competente e proattivo), ovvero nelle ipotesi di rischi professionali, per i quali è
necessario uno stretto collegamento tra risk manager e medicina legale, chiamata sempre
più ad assicurare un ruolo preventivo e interdittivo degli errori gia’ verificatisi, proprio a
partire dall’analisi degli stessi con i clinici dell’area di competenza.
I comitati valutazione sinistri, proprio perché chiamati all’analisi dell’evento
avverso, che ha esitato in una richiesta risarcitoria, devono essere al centro di un
movimento circolare, al quale arriva l’errore e dal quale partono le proposte di azioni correttive da discutere con i clinici. La nuova legge, prevede, peraltro, che
il legame tra struttura che gestisce il sinistro e clinici sia strettamente connesso,
anche relativamente agli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 13.
Altro punto nodale che l’Osservatorio dovrà affrontare in via prioritaria è la organizzazione
richiesta ai centri regionali di cui all’articolo 2. Ad esempio, uno dei problemi più delicati
nell’applicazione della legge sulla responsabilità professionale è la costituzione del fondo
rischi. Infatti, l’articolo 10 stabilisce che uno degli emanandi decreti interministeriali
debba disciplinare la previsione in bilancio, da parte delle strutture, di un fondo rischi
e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai
sinistri denunziati. Senza tali fondi, non sussisterebbe alcuna garanzia per la solvibilità dei
risarcimenti, sia nelle ipotesi di autoritenzione del rischio che per le quote che risultano
fuori copertura assicurativa.
Inoltre, la mancanza o scorretta costruzione di tali fondi si riverbererebbe
negativamente sui bilanci delle strutture, che registrerebbero per cassa, anzichè per
competenza, i risarcimenti da erogare, senza alcuna programmazione dei costi da appostare
in bilancio. Tuttavia, sarà necessario coivolgere professionalità statistico attuariali delle
quali attualmente le strutture sono sprovviste. La cosa più logica sarà costituire una
cabina tecnica di regia presso le regioni, con le professionalità necessarie, che aiutino le
direzioni a fare le scelte migliori. Altra opportuna funzione sarebbe la costituzione, in sede
regionale, di un organismo di second opinion, almeno negli eventi avversi più rilevanti.
L’altra grande priorità della quale l’Osservatorio dovrebbe, in primis, occuparsi
concerne la formazione sulla comunicazione tra utenti ed operatori e tra SSN e
stakeholders esterni, proprio per recuperare la frattura culturale prodotta, recupero che
e’ il vero principio ispiratore della nuova legge. Last but not least, la formazione sulla
gestione del rischio non può riguardare solo gli operatori sanitari ma anche le altre
componenti coinvolte nella gestione dei rischi e dei risvolti connessi: si pensi al settore
assicurativo, ma, più generalmente le altre professionalità coinvolte nella gestione dei
rischi organizzativi: gli ingegneri gestionali, gli ingegneri clinici, i responsabili della
sicurezza, i responsabili della logistica, dell’informatica, degli acquisti, gli uffici tecnici.
Comunque, l’importante è partire e la costituzione dell’Osservatorio è il primo ineludibile
tassello di un impegno che si sta realizzando.

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